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LEGGE 29 dicembre 1969, n. 1042

Disposizioni concernenti la costruzione e l'esercizio di ferrovie metropolitane.

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vigente al 09/05/2024
Testo in vigore dal: 30-1-1970
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
(Competenza   per   la   costruzione   e   l'esercizio   di  ferrovie
                           metropolitane)

  Per  ferrovia  metropolitana  si  intende  un  sistema di trasporto
rapido  di massa di alta capacita' e frequenza, con sede propria, che
puo'  svolgersi  nel  territorio  di  un solo comune o di piu' comuni
confinanti  e  comunque  costituenti col comune piu' popolato un solo
complesso  urbano  ovvero  un  unico  comprensorio  caratterizzato da
insediamenti urbani, industriali e sociali comuni o interdipendenti.
  La  costruzione  e  l'esercizio  di  ferrovie metropolitane sono di
competenza  dei  comuni o dei consorzi, da costituirsi a tale scopo a
norma  dell'articolo  157  del  testo  unico  della  legge comunale e
provinciale,  approvato  con  regio  decreto  3 marzo 1934, n. 383, a
seconda  che  la  ferrovia si svolga nell'ambito del territorio di un
solo comune o di piu' comuni confinanti.
  Ferma  restando  la  facolta'  dei  comuni o dei consorzi di cui al
comma  precedente  di assumere direttamente il servizio, mediante una
azienda  speciale,  ai  sensi  del  testo  unico  approvato con regio
decreto  15  ottobre  1925,  n.  2578, la concessione per l'esercizio
potra'  essere accordata solo a favore di enti pubblici o di consorzi
di enti pubblici, ovvero di societa' a prevalente capitale pubblico.