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LEGGE 24 dicembre 1969, n. 990

Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2009)
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Testo in vigore dal: 28-2-2010
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                               Art. 1
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 (22) (24)
(25) (26) ((27))
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AGGIORNAMENTO (22)
  Il  D.Lgs.  7  settembre  2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354,
comma  4)  che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in
attuazione  delle  norme  abrogate  o  sostituite continuano a essere
applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore
dei  provvedimenti  adottati  ai  sensi  del  presente  codice  nelle
corrispondenti  materie  e comunque non oltre il termine previsto dal
comma 2 dell'articolo 355."
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AGGIORNAMENTO (24)
  Il  D.Lgs.  7  settembre  2005,  n.  209 come modificato dal D.L. 3
giugno  2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto
2008,  n.  129  ha  disposto  (con  l'art.  354,  comma  4)  che  "le
disposizioni  di  cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle
norme  abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto
compatibili,  fino  alla  data di entrata in vigore dei provvedimenti
adottati  ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e
comunque  non  oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2
dell'articolo 355."
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AGGIORNAMENTO (25)
  Il  D.Lgs.  7  settembre  2005,  n. 209 come modificato dal D.L. 30
dicembre  2008,  n.  207,  convertito, con modificazioni, dalla L. 27
febbraio  2009,  n.  14 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le
disposizioni  di  cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle
norme  abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto
compatibili,  fino  alla  data di entrata in vigore dei provvedimenti
adottati  ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e
comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2
dell'articolo 355."
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AGGIORNAMENTO (26)
  Il  D.Lgs.  7  settembre  2005,  n.  209 come modificato dal D.L. 1
luglio  2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto
2009,  n.  102  ha  disposto  (con  l'art.  354,  comma  4)  che  "le
disposizioni  di  cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle
norme  abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto
compatibili,  fino  alla  data di entrata in vigore dei provvedimenti
adottati  ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e
comunque  non  oltre  ventiquattro  mesi dopo il termine previsto dal
comma 2 dell'articolo 355 ."
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AGGIORNAMENTO (27)
  Il  D.Lgs.  7  settembre  2005,  n. 209 come modificato dal D.L. 30
dicembre  2009,  n.  194,  convertito, con modificazioni, dalla L. 26
febbraio  2010,  n.  25 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le
disposizioni  di  cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle
norme  abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto
compatibili,  fino  alla  data di entrata in vigore dei provvedimenti
adottati  ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e
comunque  non  oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2
dell'articolo 355."