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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1969, n. 494

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "S. Maria della Stella", con sede in Orvieto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/04/1970)
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Testo in vigore dal: 13-5-1970
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme  sugli  enti
ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; 
  Visto il decreto del medico provinciale di Terni, in data 29  marzo
1969, con il quale, sentito  il  consiglio  provinciale  di  sanita',
l'ospedale "S. Maria della Stella" di Orvieto, e' stato  classificato
ospedale generale di zona a norma degli articoli  19,  20,  21  e  54
della citata legge n. 132; 
  Considerato che l'ente anzidetto alla data  di  entrata  in  vigore
della legge 12 febbraio 1968, n. 132,  provvedeva  esclusivamente  al
ricovero ed alla cura degli infermi, in conformita' dell'art. 2 dello
statuto dell'ente, approvato con regio  decreto  25  marzo  1935  ((e
successive modificazioni)); 
  Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa; 
  Sulla proposta del Ministro per la  sanita',  di  concerto  con  il
Ministro per l'interno; 
 
                              Decreta: 
 
  L'ospedale "S. Maria della Stella", con sede  in  Orvieto,  di  cui
alle premesse, e' dichiarato ente ospedaliero. 
  Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero  suddetto  e'
composto come segue: 
    un membro eletto dal consiglio provinciale di Terni; 
    tre membri eletti dal consiglio comunale di Orvieto; 
    due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente,
designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente  approvato  con
regio decreto 25 marzo 1935 ((modificato con regio decreto 15  aprile
1938 e con decreto del Presidente della Repubblica  31  luglio  1958,
registrato alla Corte dei conti il 29 agosto  1958,  registro  n.  20
Interno, foglio n. 186)). 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 10 giugno 1969 
 
                               SARAGAT 
 
                                                  RIPAMONTI - RESTIVO 
 
Visto, il Guardasigilli: GAVA 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 agosto 1969 
  Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 113. - CARUSO