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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1968, n. 1607

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile "Serafino Rinaldi", con sede in Pescina.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 25-7-1969
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista  la  legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti
ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
  Visto  il  decreto  del  medico  provinciale  de L'Aquila in data 6
luglio  1968,  con  il  quale,  sentito  il  Consiglio provinciale di
sanita',  l'ospedale  civile "Serafino Rinaldi", di Pescina, e' stato
classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20,
21 e 54 della citata legge n. 132;
  Considerato  che  l'ente  anzidetto  alla data di entrata in vigore
della  legge  12  febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al
ricovero ed alla cura degli infermi, in conformita' dell'art. 4 dello
statuto  approvato  con  regio decreto 18 luglio 1930, modificato con
decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1952;
  Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  la sanita', di concerto con il
Ministro per l'interno;

                              Decreta:

  L'ospedale   civile   "Serafino   Rinaldi",  con  sede  in  Pescina
(L'Aquila), di cui alle premesse, e' dichiarato ente ospedaliero.
  Il  consiglio  di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto e'
composto come segue:
    un membro eletto dal consiglio provinciale de L'Aquila;
    tre membri eletti dal consiglio comunale di Pescina;
    due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente,
designati  e  nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con
regio  decreto  18 luglio 1930, modificato con decreto del Presidente
della  Repubblica 2 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il
21 marzo 1952, registro n. 7 Interno, foglio n. 315.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 14 dicembre 1968

                               SARAGAT

                                                  RIPAMONTI - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: GAVA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 luglio 1969
  Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 92. - GRECO