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LEGGE 13 giugno 1969, n. 282

Conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 17-6-1969
al: 6-9-1972
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
        Posti conferibili con incarico a tempo indeterminato

  Nelle  scuole  secondarie  statali, alle cattedre, ai posti ad esse
esattamente corrispondenti ed a tutte le altre ore di insegnamento, a
cui  non  sia  assegnato  personale docente di ruolo, si provvede con
personale  docente  non  di  ruolo,  che viene assunto con incarico a
tempo  indeterminato,  secondo  le modalita' stabilite dalla presente
legge.
  Si  provvede  ai  sensi  del  comma precedente anche per cattedre o
posti  che,  pur  essendo  coperti  da  personale  docente  di ruolo,
risultino  di  fatto  disponibili  almeno  per  la  durata di un anno
scolastico.
  Il provveditore agli studi cura la compilazione, la pubblicazione e
l'aggiornamento  di  distinti  elenchi  delle cattedre, dei posti che
danno  diritto al trattamento di cattedra e delle ore di insegnamento
disponibili  nel  territorio  di  competenza  per  gli incarichi, ivi
compresi  i  posti  e  le  ore  di  insegnamento tecnico-pratico e di
educazione fisica.
  Ogni  capo  di  istituto  da'  al provveditore agli studi immediata
notizia  delle variazioni che intervengono nel numero delle cattedre,
dei posti e delle ore di insegnamento disponibili per gli incarichi.
  Le cattedre, i posti e le ore di insegnamento di cui al primo comma
del  presente  articolo,  ad eccezione delle ore di religione, per le
quali  rimane  in vigore la legge 5 giugno 1930, n. 824, sono messi a
disposizione  della commissione per gli incarichi, per le proposte di
nomina.