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LEGGE 26 maggio 1969, n. 241

Agevolazioni di viaggio per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/04/2011)
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Testo in vigore dal: 31-5-1969
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  facilitazioni  di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del
testo  unico  delle  leggi  per l'elezione della Camera dei deputati,
approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, sono estese alle elezioni dei consigli regionali, provinciali
e comunali.
  Gli  oneri derivanti dalle facilitazioni tariffarie per le elezioni
comunali,   provinciali  e  regionali  saranno  rimborsati  a  titolo
specifico  dal  bilancio  dello  Stato  alla  Azienda  autonoma delle
ferrovie  dello  Stato,  secondo  le  norme  stabilite dalla legge 29
novembre 1957, n. 1155.