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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1969, n. 129

Ordinamento interno dei servizi di assistenza delle cliniche e degli istituti universitari di ricovero e cura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 8-5-1969
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  12  febbraio  1968,  n. 132, concernente gli enti
ospedalieri e l'assistenza ospedaliera;
  Visto  l'art.  40  della  legge  suddetta, riguardante la delega al
Governo   ad   emanare   norme   aventi  forza  di  legge  ordinaria,
sull'ordinamento  interno  dei servizi di assistenza delle cliniche e
degli istituti universitari di ricovero e cura;
  Sentite  le  associazioni sindacali delle categorie interessate e i
rappresentanti  delle  amministrazioni  ospedaliere  designati  dalla
relativa   associazione;   -   Udito   il  parere  della  commissione
parlamentare di cui all'art. 40 della stessa legge;
  Sentito il Consiglio dei ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  la  sanita', di concerto con i
Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione;
                               Art. 1.

  L'ordinamento  interno  dei  servizi di assistenza delle cliniche e
degli  istituti  universitari di ricovero e cura deve essere adeguato
all'ordinamento  interno dei servizi ospedalieri e deve prevedere una
organizzazione   analoga   a   quella   dei   corrispondenti  servizi
ospedalieri.