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LEGGE 12 novembre 1968, n. 1201

Disposizioni concernenti i binari di raccordo e gli allacciamenti destinati a servire stabilimenti commerciali e industriali diramantisi da impianti delle ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 21-12-1968
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'impianto   e   l'esercizio   dei   binari  di  raccordo  e  degli
allacciamenti  diramantisi  da  impianti  delle ferrovie dello Stato,
anche   se   interessano   terreni   di  proprieta'  di  terzi,  sono
autorizzati,  previo  parere  dell'ente locale per quanto riguarda la
destinazione  urbanistica  dei  terreni,  dall'Azienda autonoma delle
ferrovie   dello  Stato,  siano  o  meno  detti  raccordi  esercitati
direttamente dall'azienda medesima.