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LEGGE 2 aprile 1968, n. 475

Norme concernenti il servizio farmaceutico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2022)
Testo in vigore dal: 25-3-2012
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  L'autorizzazione  ad  aprire  una  farmacia   e'   rilasciata   con
provvedimento  definitivo  dell'autorita'  sanitaria  competente  per
territorio. 
  ((Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo  che  vi  sia
una farmacia ogni 3.300 abitanti. 
  La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui  al  secondo
comma, consente l'apertura di una  ulteriore  farmacia,  qualora  sia
superiore al 50 per cento del parametro stesso)). 
  Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale  nell'ambito
della sede per la  quale  fu  concessa  l'autorizzazione  deve  farne
domanda all'autorita' sanitaria competente per territorio.  Tale  lo-
cale,  indicato  nell'ambito  della  stessa   sede   ricompresa   nel
territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli  altri
esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza e'  misurata  per  la
via pedonale piu' breve tra soglia e soglia delle farmacie. 
  La domanda di cui  al  quarto  comma  deve  essere  pubblicata  per
quindici giorni consecutivi nell'albo dell'unita' sanitaria locale ed
in quello del comune ove ha sede la farmacia. 
  Il provvedimento di trasferimento indica il  nuovo  locale  in  cui
sara' ubicato l'esercizio farmaceutico. 
  Ogni nuovo  esercizio  di  farmacia  deve  essere  situato  ad  una
distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo  da
soddisfare le esigenze degli abitanti della zona. 
  La distanza e' misurata per la via pedonale piu' breve tra soglia e
soglia delle farmacie.