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LEGGE 28 marzo 1968, n. 437

Provvedimenti straordinari per la Calabria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 21-4-1968
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
               (Interventi aggiuntivi per la Calabria)

  Al fine di contribuire al raggiungimento di un equilibrato sviluppo
economico  e  sociale  della Calabria, il Governo della Repubblica e'
autorizzato ad attuare nella regione, per il periodo 1 luglio 1967-31
dicembre  1980,  interventi  organici  diretti  in  particolare  alla
sistemazione  idrogeologica  del  suolo  e  all'istituzione di parchi
nazionali, in armonia con il programma economico nazionale.
  All'uopo,  in  sede  di aggiornamento del piano di coordinamento di
cui  all'articolo  1  della  legge  26  giugno  1965, n. 717, saranno
predisposte,  d'intesa  coi Ministeri interessati, apposite direttive
che  saranno formulate dal comitato dei ministri per il Mezzogiorno e
approvate   dal  comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica.   Alla   predisposizione  delle  direttive  anzidette,  si
provvede   previa   consultazione   del  comitato  regionale  per  la
programmazione economica della Calabria.
  Gli  interventi si intendono in aggiunta e ad integrazione di tutti
gli  altri,  sia pure similari, previsti dalla legislazione vigente a
carico   delle   amministrazioni   statali   e  della  cassa  per  il
Mezzogiorno.
  Le direttive di cui al secondo comma dovranno assicurare, altresi',
il  coordinamento  degli interventi previsti dalla presente legge con
gli altri interventi pubblici derivanti dalle leggi vigenti, anche al
fine  di garantire l'aggiuntivita' di cui al terzo comma del presente
articolo.