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LEGGE 28 marzo 1968, n. 406

Norme per la concessione di una indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/1993)
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vigente al 29/02/2024
Testo in vigore dal: 25-3-1993
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  ciechi  assoluti che hanno titolo alla pensione non reversibile
ai  sensi  della  legge  10  febbraio  1962,  n.  66,  e' corrisposta
dall'Opera  nazionale  per  i  ciechi  civili,  ad integrazione della
pensione  stessa,  un'indennita'  di  accompagnamento nella misura di
lire 10.000 mensili.
  L'indennita' di cui al comma precedente e' ridotta del 50 per cento
per  i  ciechi  assoluti  che fruiscono di trattamento pensionistico,
rendita  o  assegno  continuativo  a  carico dello Stato o degli enti
pubblici  in  misura  pari o superiore all'ammontare della pensione a
carico del fondo sociale. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La Corte Costituzionale con sentenza del 8-15 marzo 1993, n. 88 (in
G.U.  1°  s.s.  24/03/1993,  n.  13)  ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  1 della legge 28 marzo 1968, n. 406 "Norme
per  la  concessione  di  una indennita' di accompagnamento ai ciechi
assoluti  assistiti  dall'Opera nazionale ciechi civili", nella parte
in   cui   non   prevede   la   corresponsione   dell'indennita'   di
accompagnamento  predetta,  ai  ciechi  assoluti  minori  degli  anni
diciotto".