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LEGGE 28 marzo 1968, n. 385

Modifiche ed integrazioni alla legge 24 luglio 1961, n. 729, concernente il piano di nuove costruzioni stradali e autostradali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/1998)
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Testo in vigore dal: 28-4-1968
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In  aggiunta alle autostrade indicate nel primo comma dell'articolo
16  della  legge  24 luglio 1961, n. 729, sono concessi alla societa'
"Autostrade" S.p.A. del gruppo IRI la costruzione e l'esercizio delle
autostrade che saranno indicate con decreto del Ministro per i lavori
pubblici,   di   concerto  con  i  Ministri  per  il  bilancio  e  la
programmazione  economica,  per  il  tesoro,  per  le  partecipazioni
statali  e  per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il Comitato
interministeriale  per  la programmazione economica e una commissione
parlamentare  composta  da  4  senatori  e  da  4  deputati  nominati
rispettivamente   dai  Presidenti  del  Senato  e  della  Camera  dei
deputati.
  La  determinazione  delle  nuove  autostrade  e'  subordinata  alla
condizione  che  gli  introiti  complessivi  netti  della intera rete
concessa   siano   valutabili,   per   il  periodo  di  durata  della
concessione, in misura pari o superiore ai costi di costruzione.
  Il  decreto  previsto  nel  primo  comma  e' emanato entro tre mesi
dall'entrata in vigore della presente legge.