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LEGGE 18 marzo 1968, n. 337

Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/06/1994)
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Testo in vigore dal: 25-4-1968
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Lo  Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello
spettacolo viaggiante.
  Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore.