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LEGGE 12 marzo 1968, n. 288

Modificazioni agli articoli 8, 9 e 11 della legge 9 marzo 1967, n. 150, concernente l'ordinamento delle scuole interne dei convitti nazionali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 03/05/2024
Testo in vigore dal: 19-4-1968
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  primo  capoverso  del primo comma dell'articolo 8 della legge 9
marzo 1967, n. 150, e' cosi' modificato:
  "Gli  insegnanti  che,  entro  l'anno  scolastico  1966-67 compiano
almeno  tre  anni  di  servizio  nelle scuole secondarie dei convitti
nazionali, sono assunti nei ruoli dello Stato, sempre che ne facciano
domanda e siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:".