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LEGGE 8 marzo 1968, n. 221

Provvidenze a favore dei farmacisti rurali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/11/2009)
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Testo in vigore dal: 17-11-1991
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le farmacie sono classificate in due categorie:
    a)  farmacie  urbane,  situate  in  comuni  o  centri abitati con
popolazione superiore a 5.000 abitanti;
    b)  farmacie  rurali ubicate in comuni, frazioni o centri abitati
con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.
  Non  sono  classificate  farmacie  rurali quelle che si trovano nei
quartieri   periferici   delle   citta',  congiunti  a  queste  senza
discontinuita' di abitati.
  ((Nei  comuni, frazioni o centri abitati di cui alla lettera b) del
primo  comma,  ove  non  sia  aperta  la  farmacia privata o pubblica
prevista  dalla pianta organica, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici.
  La  gestione  dei  dispensari,  disciplinata mediante provvedimento
delle  regioni  e  delle province autonome di Trento e di Bolzano, e'
affidata  alla responsabilita' del titolare di una farmacia privata o
pubblica  della  zona  con  preferenza per il titolare della farmacia
piu'  vicina.  Nel  caso  di  rinunzia  il dispensario e' gestito dal
comune.  I  dispensari  farmaceutici sono dotati di medicinali di uso
comune e di pronto soccorso, gia' confezionati.
  Nelle  stazioni  di  soggiorno, di cura e di turismo, nonche' nelle
altre   localita'  climatiche,  balneari  o  termali  o  comunque  di
interesse turistico, di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 24
novembre 1938, n. 1926, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739,
con  popolazione  non  superiore  a  12.500 abitanti, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano possono autorizzare, in
aggiunta alle farmacie esistenti ai sensi dell'articolo 1 della legge
2  aprile  1968,  n.  475,  e  successive  modificazioni,  l'apertura
stagionale  di  dispensari  farmaceutici,  tenuto  conto  della media
giornaliera   delle   presenze  annuali  rilevate  dalle  aziende  di
promozione  turistica  di  cui  all'articolo  4 della legge 17 maggio
1983, n. 217)).