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LEGGE 17 febbraio 1968, n. 108

Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2013)
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vigente al 29/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 21-3-1968
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.
                           Norme generali

  I  consigli regionali delle regioni a statuto normale sono eletti a
suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a
liste di candidati concorrenti.
  L'assegnazione  dei  seggi  alle liste concorrenti e' effettuata in
ragione  proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni
e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale.
  Ogni  elettore  dispone  di  un  voto  di  lista  ed ha facolta' di
attribuire  preferenze  nei limiti e con le modalita' stabiliti dalla
presente legge.
  Il  territorio  di  ciascuna regione e' ripartito in circoscrizioni
elettorali corrispondenti alle rispettive province.
  I   consiglieri  regionali  rappresentano  l'intera  regione  senza
vincolo di mandato.
  Salvo  quanto  disposto  dalla  presente legge, per la elezione dei
consigli   regionali   si   osservano,   in  quanto  applicabili,  le
disposizioni  del  testo  unico  delle leggi per la composizione e la
elezione  degli  organi delle amministrazioni comunali, approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e
successive  modificazioni,  nelle  parti  riguardanti  i consigli dei
comuni con oltre 5.000 abitanti.