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LEGGE 17 febbraio 1968, n. 98

Modifiche al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

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Testo in vigore dal: 20-3-1968
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  periodo  massimo  di  indennizzabilita'  dalla  cessazione  del
lavoro,  contemplato per la sordita' da rumori, di cui al n. 38 della
tabella  n.  4 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno   1965,   n.   1124,   testo   unico  delle  disposizioni  per
l'assicurazione  contro gli infortuni e le malattie professionali, e'
elevato da uno a due anni.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 17 febbraio 1968

                               SARAGAT

                                              MORO - BOSCO - MARIOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE