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LEGGE 19 gennaio 1968, n. 62

Adesione alla Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958 e sua esecuzione.

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vigente al 26/04/2024
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Testo in vigore dal: 7-3-1968
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  ad aderire alla
Convenzione  relativa al riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze
arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958.