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LEGGE 31 ottobre 1967, n. 1084

Parificazione alle cartelle fondiarie delle obbligazioni emesse dalla "Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie" presso la Banca nazionale del lavoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
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Testo in vigore dal: 14-12-1967
al: 31-12-1993
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  obbligazioni emesse dalla "Sezione speciale per il credito alle
medie  e  piccole industrie" presso la Banca nazionale del lavoro, di
cui  al  decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato 15
dicembre  1947,  n.  1419,  al decreto ministeriale 17 aprile 1948 ed
alla  legge 16 aprile 1954, n. 135, sono parificate, ad ogni effetto,
escluso quello tributario, alle cartelle fondiarie. Esse sono ammesse
di  diritto  alle quotazioni di Borsa, sono comprese tra i titoli sui
quali  l'Istituto di emissione ha facolta' di concedere anticipazioni
e  possono essere accettate quale deposito cauzionale dalle pubbliche
Amministrazioni.
  Gli  enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione
e  l'assistenza  sociale,  nonche' gli enti morali, sono autorizzati,
anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti,
ad  investire  le  loro disponibilita' nelle obbligazioni della detta
Sezione.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 31 ottobre 1967

                               SARAGAT

                                               MORO - COLOMBO - PRETI

                                               Visto,              il
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