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LEGGE 2 ottobre 1967, n. 895

Disposizioni per il controllo delle armi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/11/2023)
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vigente al 26/04/2024
Testo in vigore dal: 1-7-2011
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Chiunque  senza  licenza  dell'autorita' fabbrica o introduce nello
Stato  o  pone  in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o
tipo  guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra,
esplosivi  di  ogni  genere,  aggressivi  chimici  o  altri  congegni
micidiali,  ovvero ne fa raccolta, e' punito con la reclusione da tre
a  dodici  anni  e  con  la multa da lire quattrocentomila a lire due
milioni.((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
  Il  D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 4, comma
1, lettera a)) che "all'articolo 1, primo comma, le parole: "la multa
da  euro  413 a euro 2.065" sono sostituite dalle seguenti: "la multa
da 10.000 euro a 50.000 euro"".