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LEGGE 2 ottobre 1967, n. 895

Disposizioni per il controllo delle armi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/11/2023)
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Testo in vigore dal: 27-10-1967
al: 5-11-1974
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Chiunque  senza  licenza  dell'autorita' fabbrica o introduce nello
Stato  o  pone  in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o
tipo  guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra,
esplosivi  di  ogni  genere,  aggressivi  chimici  o  altri  congegni
micidiali,  ovvero ne fa raccolta, e' punito con la reclusione da due
a sei anni e con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000.
  Non  si  applica  la  precedente  disposizione qualora si tratti di
collezione di armi artistiche, rare o antiche.