stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1967, n. 851

Norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-10-1967
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto   l'art.   420  del  regolamento  per  l'amministrazione  del
patrimonio  e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto  l'art. 9 del regolamento generale dei servizi postali (parte
seconda  -  servizi  a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio
1940, n. 775, e successive modificazioni;
  Visti  gli  articoli 289 e 292 del regolamento per l'esecuzione del
testo  unico  18  giugno  1931,  n.  773,  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
  Visto  il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, concernente
nuovo  testo  delle  condizioni e tariffe per trasporto delle persone
sulle  ferrovie dello Stato, convertito nella legge 4 aprile 1935, n.
911;  "  Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1959, che approva il
regolamento  per  i  trasporti  militari,  pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 1959, n. 251;
  Visto  il  decreto ministeriale 8 giugno 1962, che approva il nuovo
testo   delle  concessioni  speciali  per  determinati  trasporti  di
persone,  di  bagagli  e  di  altre  cose sulle ferrovie dello Stato,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1962, n. 334;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la
grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per
i   trasporti   e   l'aviazione   civile   e   per   le  poste  e  le
telecomunicazioni;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Ai  dipendenti  civili  dello  Stato  di  ruolo  e non di ruolo, in
attivita'  di  servizio  ed  in  quiescenza,  nonche' ai militari, in
attivita'  di  servizio  ed  in quiescenza, e' rilasciata una tessera
personale  di  riconoscimento, secondo le caratteristiche tecniche di
cui all'allegato A).
  E'   rilasciato  analogo  documento  personale  di  riconoscimento,
secondo le caratteristiche tecniche di cui allo allegato B):
    a)  al coniuge del dipendente, civile o militare, in attivita' di
servizio ed in quiescenza;
    b)  ai  figli  minori  degli  anni  21  del  dipendente, civile o
militare, in attivita' di servizio ed in quiescenza;
    c)  ai  figli  maggiori degli anni 21 inabili a proficuo lavoro a
carico del dipendente, civile o militare, in attivita' di servizio ed
in quiescenza.