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LEGGE 9 agosto 1967, n. 804

Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, e dei Protocolli connessi, adottate a Vienna, rispettivamente il 18 aprile 1961 e il 24 aprile 1963.

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Testo in vigore dal: 4-10-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare i
seguenti Atti internazionali:
    a)  Convenzione sulle relazioni diplomatiche, Protocollo relativo
all'acquisto   della   nazionalita'   e   Protocollo  concernente  il
regolamento  obbligatorio delle controversie, adottati a Vienna il 18
aprile 1961;
    b)  Convenzione  sulle  relazioni  consolari, Protocollo relativo
all'acquisto   della   nazionalita'   e   Protocollo  concernente  il
regolamento  obbligatorio delle controversie, adottati a Vienna il 24
aprile 1963.