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LEGGE 14 agosto 1967, n. 800

Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2006)
Testo in vigore dal: 1-10-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.
                 Presupposti e finalita' della legge

  Lo  Stato considera l'attivita' lirica e concertistica di rilevante
interesse  generale,  in  quanto  intesa  a  favorire  la  formazione
musicale, culturale e sociale della collettivita' nazionale.
  Per  la  tutela e lo sviluppo di tali attivita' lo Stato interviene
con idonee provvidenze.