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LEGGE 13 luglio 1967, n. 584

Riconoscimento del diritto a una giornata di riposo dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione e alla corresponsione della retribuzione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/05/1990)
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Testo in vigore dal: 26-5-1990
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  ((1. I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro
dipendente  hanno  diritto  ad  astenersi  dal  lavoro  per  l'intera
giornata  in  cui  effettuano  la  donazione,  conservando la normale
retribuzione  per l'intera giornata lavorativa. I relativi contributi
previdenziali  sono  accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge
23 aprile 1981, n. 155)).