stai visualizzando l'atto

LEGGE 14 luglio 1967, n. 568

Norme sul conferimento dell'incarico di traduttore interprete presso gli uffici giudiziari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
nascondi
Testo in vigore dal: 11-8-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nei  distretti  di  Corte d'appello, ove le esigenze di servizio lo
richiedono, su proposta e designazione dei capi di Corte, puo' essere
conferito l'incarico di traduttore ed interprete.
  L'incarico  e'  conferito  a  tempo  determinato,  con  decreto del
Ministro  per  la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il
tesoro;  esso  non  puo' superare in durata l'anno finanziario e puo'
essere rinnovato per non piu' di due volte.
  Nel  decreto  e'  determinata  la  lingua della quale il traduttore
interprete ha conoscenza.