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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1966, n. 1379

Modificazione dell'articolo 9 del regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, n. 688.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 27-6-1967
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22
gennaio 1947, n. 134, riguardante l'istituzione di un fondo destinato
ad  integrare  il  trattamento di quiescenza del personale telefonico
statale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, n.
688, che approva il regolamento della Cassa integrativa di previdenza
per il personale telefonico statale;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1960,
n.  1898,  concernente modificazioni al citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 688;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 20 luglio 1961,
con  il quale e' stata dichiarata sottoposta al controllo della Corte
dei  conti  la  Cassa  integrativa  di  previdenza  per  il personale
telefonico statale;
  Vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di
concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza
sociale;

                              Decreta:
                           Articolo unico

  Il  primo comma dell'art. 9 del regolamento della Cassa Integrativa
di  previdenza  per  il  personale  telefonico statale, approvato con
decreto  del  Presidente  della Repubblica 18 luglio 1949, n. 688, e'
sostituito dal seguente:
  "La gestione della Cassa e' soggetta al riscontro di un Collegio di
revisori  composto  di  tre  membri, di cui uno in rappresentanza del
Ministero  del  tesoro (Ragioneria generale dello Stato) con funzioni
di presidente, uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale ed uno in rappresentanza del Ministero delle poste
e  delle  telecomunicazioni,  su  designazione  delle Amministrazioni
interessate".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 6 dicembre 1966

                               SARAGAT

                                                   MORO - SPAGNOLLI -
                                                      COLOMBO - Bosco

Visto, il Guardasigilli: REALE
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 giugno 1967
  Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 70. - GRECO