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LEGGE 24 aprile 1967, n. 344

Adesione alle quattro Convenzioni adottate dalla Commissione internazionale dello stato civile, rispettivamente una a Parigi il 27 settembre 1956, una a Lussemburgo il 26 settembre 1957 e due ad Istanbul il 4 settembre 1958, e ratifica delle due Convenzioni adottate dalla Commissione predetta rispettivamente a Roma il 14 settembre 1961 ed a Bruxelles il 12 settembre 1962, e loro esecuzione.

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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal: 22-6-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  ad aderire alle
seguenti  Convenzioni adottate dalla Commissione internazionale dello
stato civile:
    -  Convenzione  per  il rilascio di alcuni estratti di atti dello
stato  civile  destinati all'estero, firmata a Parigi il 27 settembre
1956;
    -   Convenzione  per  il  rilascio  gratuito  e  la  dispensa  da
legalizzazioni  degli  atti  di  stato  civile ed allegato, firmata a
Lussemburgo il 26 settembre 1957;
    -  Convenzione per lo scambio internazionale d'informazioni sullo
stato civile, firmata ad Istanbul il 4 settembre 1958;
    -  Convenzione relativa ai cambiamenti di nomi e cognomi, firmata
ad Istanbul il 4 settembre 1958.
  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a ratificare le
seguenti  Convenzioni adottate dalla Commissione internazionale dello
stato civile:
    -  Convenzione  concernente  l'estensione  della competenza delle
autorita'   qualificate   a  ricevere  il  riconoscimento  dei  figli
naturali, firmata a Roma il 14 settembre 1961;
    - Convenzione relativa al riconoscimento della filiazione materna
dei figli naturali, firmata a Bruxelles il 12 settembre 1962.