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LEGGE 3 maggio 1967, n. 315

Miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/08/1991)
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Testo in vigore dal: 11-6-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  fini del trattamento di quiescenza e del contributo dovuto alla
Cassa  per le pensioni ai sanitari, a decorrere dal 1 luglio 1965, la
retribuzione annua contributiva, determinata ai sensi dell'articolo 3
della  legge  4  febbraio  1958,  n. 87, e' maggiorata dell'eventuale
indennita'  integrativa speciale concessa per effetto dell'estensione
delle  norme contenute nell'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n.
324,  e successive modificazioni, limitatamente, pero', ad un importo
in nessun caso eccedente lire 50.000 annue.