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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1966, n. 1307

Misura dell'addizionale al contributo per l'assicurazione contro le malattie dovuta, per l'anno 1966, dai datori di lavoro e dai dirigenti ed impiegati agricoli all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA) per l'assistenza di malattia ai pensionati.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 3-3-1967
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
  Visto  l'art.  2  della legge 29 novembre 1962, n. 1655, recante al
comma  primo, punto 1), la determinazione della misura del contributo
dovuto  all'Ente  nazionale  di  previdenza  e  di assistenza per gli
impiegati  della  agricoltura  per l'assicurazione contro le malattie
dei   dirigenti   ed  impiegati  agricoli  ed  all'ultimo  comma,  la
possibilita'   di   variare   la   misura  di  detto  contributo,  in
applicazione  delle norme fissate dall'art. 1, comma primo e secondo,
della legge 14 aprile 1956, n. 307;
  Visto l'art. 5 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, recante norme
per  il  finanziamento delle prestazioni per l'assistenza di malattia
ai pensionati;
  Visto  l'art.  1  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 31
dicembre 1963, n. 2194, recante la determinazione dell'addizionale al
contributo  per  l'assicurazione contro le malattie, per l'assistenza
di  malattia  ai pensionati, ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della
legge 31 dicembre 1961, n. 1443;
  Visto  l'art.  1, comma primo e secondo della legge 14 aprile 1956,
n. 307;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1965,
n.  1694,  con il quale e' stata disposta la modifica per l'anno 1965
della  misura  del  contributo  dovuto  per l'assicurazione contro le
malattie  dai datori di lavoro e dai lavoratori all'Ente nazionale di
previdenza  e  di  assistenza  per gli impiegati dell'agricoltura per
l'assistenza  di  malattia  ai  pensionati  ex dirigenti ed impiegati
agricoli;
  Ritenuto  di  dover  prorogare  per  l'anno  1966 l'efficacia delle
disposizioni  contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 6
dicembre 1965, n. 1694;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

                              Decreta:
                           Articolo unico.

  A  decorrere  dal 1 gennaio 1966 e fino a tutto, il periodo di paga
in corso alla data del 31 dicembre 1966 la misura dell'addizionale al
contributo per l'assicurazione contro le malattie per l'assistenza di
malattia  ai  pensionati dovuta all'Ente nazionale di previdenza e di
assistenza  per  gli impiegati dell'agricoltura, fissata nella misura
del  2,80  per  cento  delle  retribuzioni dal decreto del Presidente
della  Repubblica  31 dicembre 1963, numero 2194, e' ridotta all'1,80
per  cento  delle  retribuzioni, di cui l'1,60 per cento a carico dei
datori  di  lavoro  e  lo  0,20  per  cento a carico dei dirigenti ed
impiegati della agricoltura.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 12 dicembre 1966

                               SARAGAT

                                               MORO - BOSCO - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: REALE
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 febbraio 1967
  Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 30. - VILLA