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LEGGE 20 dicembre 1966, n. 1253

Ratifica ed esecuzione della Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a l'Aja il 5 ottobre 1961.

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Testo in vigore dal: 14-2-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a ratificare la
Convenzione  riguardante  l'abolizione  della  legalizzazione di atti
pubblici stranieri, adottata a l'Aja il 5 ottobre 1961.