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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1966, n. 808

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di cooperazione e vigilanza sulle cooperative.

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Testo in vigore dal: 1-11-1966
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'art. 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia
Giulia emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;
  Sentita  la Commissione paritetica di cui all'art. 65 dello Statuto
speciale predetto;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per
l'interno;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Salvo  quanto disposto dagli articoli seguenti, le attribuzioni del
Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e degli organi
periferici   dell'Amministrazione   dello   Stato   in   materia   di
cooperazione  e  di  vigilanza  sulle cooperative, che hanno sede nel
territorio   della   Regione,  sono  esercitate  dall'Amministrazione
regionale, ai sensi e nei limiti dell'art. 8 dello Statuto, approvato
con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.