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LEGGE 5 luglio 1966, n. 526

Modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 294 e nuove norme concernenti provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 31-7-1966
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per l'esecuzione, da parte del Magistrato alle acque di Venezia, di
opere urgenti ed indifferibili per la conservazione del porto e della
laguna  di  Venezia  e  dei litorali e manufatti che li difendono, e'
autorizzata  la  spesa  di  lire 12 miliardi, ripartiti in ragione di
lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1969.