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LEGGE 5 luglio 1966, n. 517

Modifica alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni, sulle misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori e nuove norme sull'applicazione delle misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei programmi di fabbricazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 15-7-1966
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  terzo comma dell'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n.
1902, e successive modificazioni e' sostituito dai seguenti:
  "Le  sospensioni  suddette  non potranno essere protratte oltre tre
anni dalla data di deliberazione di cui al primo comma.
  Per  i  Comuni  che  entro  un  anno  dalla scadenza del termine di
pubblicazione   del   piano   abbiano   presentato  il  piano  stesso
all'Amministrazione   dei  lavori  pubblici  per  l'approvazione,  le
sospensioni  di cui ai commi precedenti potranno essere protratte per
un  periodo  complessivo non superiore a cinque anni dalla data della
deliberazione di adozione del piano.
  Quando,  in  seguito  alle  osservazioni  del  Ministero dei lavori
pubblici, si renda necessaria la riadozione del piano, le sospensioni
di  cui  ai  due  commi precedenti decorrono, per tutto il territorio
interessato dal piano stesso, dalla data della deliberazione comunale
di riadozione dei piani regolatori generali e particolareggiati".