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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1965, n. 1482

Norme sull'amministrazione e la contabilità degli Enti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 30-1-1966
al: 17-11-2000
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista la legge 12 dicembre 1962, n. 1862, recante delega al Governo
per il riordinamento del Ministero della difesa;
  Vista  la  legge 9 ottobre 1964, n. 1058, concernente rinnovo della
delega predetta;
  Visto  il  testo  unico  delle disposizioni legislative concernenti
l'amministrazione   e   la   contabilita'   dei   corpi,  istituti  e
stabilimenti  militari,  approvato con regio decreto 2 febbraio 1928,
n. 263 e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  22  dicembre  1932,  n.  1958,  recante norme per
l'amministrazione   e  la  contabilita'  degli  enti  aeronautici,  e
successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n.
1106, sul decentramento di servizi del Ministero della difesa;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1953,
n.  1167,  recante  disposizioni  regolamentari per la classifica dei
materiali militari;
  Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;
  Udito  il  parere  della Commissione parlamentare di cui all'art. 6
della predetta legge 12 dicembre 1962, n. 1862;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  la  difesa, di concerto con il
Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Le  norme  contenute nel testo unico delle disposizioni legislative
concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e
stabilimenti  militari,  approvato con regio decreto 2 febbraio 1928,
n.  263,  e  successive  modificazioni,  sono  estese  alla  Marina e
all'Aeronautica,  in  quanto applicabili in relazione alle specifiche
esigenze  e agli ordinamenti di ciascuna delle predette forze armate.
E' abrogato l'art. 28 del citato testo unico.