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LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366

Norme sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/10/1986)
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Testo in vigore dal: 4-1-1966
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  ufficiali  del  Corpo  delle  guardie  di  pubblica  sicurezza
conseguono  l'avanzamento  secondo  le norme contenute nella presente
legge.