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DECRETO-LEGGE 6 settembre 1965, n. 1022

Norme per l'incentivazione dell'attività edilizia.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 01 novembre 1965, n. 1179 (in G.U. 03/11/1965, n.275).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1999)
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Testo in vigore dal: 6-9-1965
al: 3-11-1965
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
provvedimenti per l'incentivazione dell'attivita' edilizia;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i
Ministri per il bilancio, per il tesoro e per le finanze;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Per  provvedere alla concessione di contributi in annualita' per la
costruzione di alloggi popolari a cura degli Istituti autonomi per le
case  popolari, dell'INCIS, dell'ISES e di Cooperative edilizie, sono
autorizzati limiti di impegno, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n.
408, e successive modificazioni, nella misura di lire un miliardo per
l'anno  finanziario  1965, di lire tre miliardi e cinquecento milioni
per   l'anno   finanziario   1966   e   di   lire   un   miliardo   e
cinquecentomilioni per l'anno finanziario 1967.