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LEGGE 21 luglio 1965, n. 904

Modificazioni ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 167.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 1-8-1965
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e' sostituito dal
seguente:
  "L'indennita'   di   espropriazione   delle   aree  e'  determinata
dall'Ufficio  tecnico  erariale  nei  modi  previsti dall'articolo 13
della, legge 15 gennaio 1885, n. 2892.
  L'Ufficio  tecnico  erariale  comunica  al  prefetto  ed al sindaco
l'indennita' fissata.
  In  aggiunta  all'indennita', e' contemporaneamente corrisposta, al
proprietario  espropriato, per ogni anno e frazione di anno calcolata
ad  anno  intero  compresi tra la data di approvazione del piano e la
data  del  decreto  di  esproprio,  una  somma  pari  al  2 per cento
dell'importo  medio  degli  indennizzi  o, in mancanza, dei prezzi di
acquisto, rispettivamente liquidati o pagati, per metro quadrato, per
le  espropriazioni  o  gli  acquisti  effettuati nella zona, ai sensi
della presente legge, in ciascuno di tali anni o frazioni di anno".