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LEGGE 13 luglio 1965, n. 882

Ordinamento della banda della Guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/1987)
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Testo in vigore dal: 13-8-1965
al: 20-11-1987
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'organico  della  banda  della  Guardia  di  finanza  e'  compreso
nell'organico generale del Corpo ed e' cosa stabilito:
    1  ufficiale,  maestro  direttore, 1 maresciallo maggiore, carica
speciale,  vice direttore, 102 sottufficiali, appuntati e finanzieri,
musicanti.
  Non  possono essere assegnati alla banda sottufficiali, appuntati e
finanzieri  in  eccedenza all'organico previsto dal precedente comma,
anche se in qualita' di musicanti aggregati o di allievi musicanti.