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LEGGE 13 luglio 1965, n. 882

Ordinamento della banda della Guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/1987)
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Testo in vigore dal: 21-11-1987
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'organico  della  banda  della  Guardia  di  finanza  e'  compreso
nell'organico generale del Corpo ed e' cosa stabilito:
    1  ufficiale,  maestro  direttore, 1 maresciallo maggiore, carica
speciale,  vice direttore, 102 sottufficiali, appuntati e finanzieri,
musicanti.
  Non  possono essere assegnati alla banda sottufficiali, appuntati e
finanzieri  in  eccedenza all'organico previsto dal precedente comma,
anche  se  in qualita' di musicanti aggregati o di allievi musicanti.
((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
  Il  D.L.  21  settembre  1987, n. 387, convertito con modificazioni
dalla  L.  20  novembre 1987, n. 472, ha disposto (con l'art. 11-ter)
che il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in
vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto, appositi
decreti  per il riordinamento della banda dell'Arma dei carabinieri e
della  Guardia  di  finanza  al  fine  di  adeguare  la posizione dei
componenti  delle  citate  bande  a  quella  degli  appartenenti alla
Polizia  di  Stato,  fissata  con  il  decreto  del  Presidente della
Repubblica  30 aprile 1987, n. 240. All'entrata in vigore dei decreti
del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, la legge 13 luglio
1965, n. 882, e successive modificazioni, si intendera' abrogata.