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LEGGE 13 luglio 1965, n. 871

Delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai Trattati della Comunità Economica Europea (C.E.E.) e della Comunità Europea dell'Energia Atomica (C.E.E.A.).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  29-7-1965 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Governo è autorizzato, per tutta la durata della II tappa del periodo transitorio definito dall'articolo 8 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, e che ha avuto inizi% il 1 gennaio 1962, ad emanare, coi decreti aventi forza, di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti nei Trattati istitutivi della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica, le norme necessarie:
a) per dare esecuzione alle misure previste dagli articoli 11, 37, 70, 91, 95, 96, 97, 98, 107, 108, 109 e 115 del Trattato istitutivo della Comunità economica del capitolo IX del titolo II
del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica;
b) per attuare le disposizioni degli articoli 27, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 73, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 84, 86, 87, 89, 92, 93, 91, 100, 101,102, 117, 118, 119, 120 e 221 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea;
c) per attuare le disposizioni degli articoli 30 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica ed in particolare le direttive del Consiglio della stessa Comunità adottate il 2 febbraio 1959, nonché per stabilire le sanzioni amministrative e le penalità per le infrazioni alle norme protettive per le quali potranno applicarsi congiuntamente e alternativamente la pena dell'ammenda fino a lire 2 milioni e dell'arresto fino ad un anno;
d) per assicurare conformemente all'articolo 5 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea ed all'articolo 192 del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica, l'esecuzione degli obblighi derivanti dai regolamenti, dalle direttive e dalle decisioni emessi dagli organi della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica, con la decorrenza da ciascuno di essi stabiliti.