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LEGGE 30 marzo 1965, n. 225

Cessione in proprietà di alloggi costruiti a carico dello Stato in conseguenza di terremoti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 23-4-1965
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  Alloggi  costruiti  a  carico  dello  Stato  in conseguenza di
terremoti,  ultimati  alla  data  del  31 dicembre 1945 e da chiunque
gestiti, sono ceduti in proprieta' a coloro che ne facciano richiesta
e che li abitino alla data di entrata in vigore della presente legge,
indipendentemente  dalla  procedura  e  dal  possesso  dei  requisiti
previsti  dagli  articoli  255  e  seguenti del testo unico 28 aprile
1938, n. 1165.