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LEGGE 12 novembre 1964, n. 1279

Istituzione del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/01/2011)
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Testo in vigore dal: 25-12-1964
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  istituito  il  "Fondo  di  assistenza  per  il  personale della
pubblica   sicurezza",  al  quale  viene  conferita  la  personalita'
giuridica di diritto pubblico.
  Esso  e'  posto sotto la vigilanza del Ministero dell'interno ed ha
sede in Roma, presso la Direzione generale della pubblica sicurezza.