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LEGGE 12 ottobre 1964, n. 1048

Proroga dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari.

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vigente al 16/05/2024
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Testo in vigore dal: 18-11-1964
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Con   effetto   dal   1  gennaio  1964,  il  termine  di  validita'
dell'esenzione   assoluta   dall'imposta   di  bollo  in  materia  di
assicurazioni  sociali obbligatorie e di assegni familiari, stabilito
dalla legge 14 luglio 1959, n. 515, e' prorogato al 31 dicembre 1966.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma addi' 12 ottobre 1964

                 Per il Presidente della Repubblica

                      Il Presidente del Senato
                              MERZAGORA

                                                  MORO - TREMELLONI -
                                                           DELLE FAVE

Visto, il Guardasigilli: REALE