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LEGGE 9 ottobre 1964, n. 991

Delega al Governo ad emanare norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 12-11-1964
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro tre mesi
dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge, sentita una
Commissione  composta  di  quindici  deputati  e quindici senatori in
rappresentanza  proporzionale  dei  vari  gruppi  parlamentari, e con
l'osservanza   dei  principi  e  criteri  direttivi  determinati  nel
seguente  articolo,  un  decreto avente valore di legge ordinaria per
disciplinare in modo organico la produzione dei mosti, vini ed aceti,
stabilendo  norme  adatte  ad  assicurare  una efficace prevenzione e
repressione  delle  frodi  nella preparazione e nel commercio di tali
prodotti.