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LEGGE 29 settembre 1964, n. 847

Autorizzazione ai Comuni e loro Consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2014)
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Testo in vigore dal: 31-10-1971
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  ((I  comuni  ed i consorzi dei comuni sono autorizzati a contrarre,
in  deroga  agli  articoli  300  e  333  del  testo unico della legge
comunale  e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n.
383,  mutui con la Cassa depositi e prestiti, con istituti di credito
fondiario  ed  edilizio, con le sezioni autonome per il finanziamento
di  opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita', nonche' con gli
istituti  di  assicurazione  e  di  previdenza, per la attuazione dei
piani  di  zona  di  cui  alla  legge  18  aprile  1962,  n.  167,  e
precisamente:
    a) per l'acquisizione delle aree comprese nei piani suddetti;
    b) per le opere di urbanizzazione primaria indicate al successivo
articolo 4;
    c)   per  le  opere  di  urbanizzazione  secondaria  indicate  al
successivo articolo 4;
    d)  per  le opere di carattere generale necessarie per allacciare
ai pubblici servizi le zone del piano)).