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LEGGE 26 aprile 1964, n. 313

Estensione a favore del comune di Savogna d'Isonzo della facoltà di applicare imposte di consumo sui generi agevolati introdotti in parte del suo territorio.

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Testo in vigore dal: 11-6-1964
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La  facolta'  concessa  al  comune di Gorizia dalla legge 11 giugno
1954,   n.   384,   viene  estesa  al  comune  di  Savogna  d'Isonzo,
limitatamente  ai  generi  introdotti  nella parte del suo territorio
compresa  nella  zona franca delimitata dall'articolo 1 della legge 1
dicembre 1948, n. 1438.
  La  facolta' deve essere esercitata alle stesse condizioni, entro i
medesimi  limiti  di  tempo  e per le stesse merci contemplati per il
comune di Gorizia dai primi due commi dell'articolo unico della legge
11 giugno 1974, n. 384.

  La  presente  legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 26 aprile 1964

                                SEGNI

                                                     MORO - TAVIANI -
                                                           TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: REALE