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LEGGE COSTITUZIONALE 27 dicembre 1963, n. 3

Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione "Molise".

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal:  19-1-1964

Art. 2


L'art. 57 della Costituzione della Repubblica italiana è così modificato:
"Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti".

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1963

SEGNI

MORO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE