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LEGGE 5 marzo 1963, n. 389

Istituzione della "Mutualità pensioni" a favore delle casalinghe.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/03/1993)
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Testo in vigore dal: 18-4-1963
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dal 180° giorno dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  e'  istituita,  presso  l'Istituto  nazionale della
previdenza  sociale,  la  "Mutualita'  pensioni",  avente lo scopo di
gestire l'assicurazione volontaria per la pensione alle casalinghe.
  La   "Mutualita'   pensioni"   costituisce  una  gestione  separata
dell'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, amministrata dai
normali organi di amministrazione dell'Istituto stesso.
  L'esercizio della gestione coincide con l'anno solare.