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LEGGE 5 marzo 1963, n. 366

Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/08/1976)
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Testo in vigore dal: 17-4-1963
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  La laguna di Venezia e' costituita dal bacino  demaniale  marittimo
di acqua salsa  che  si  estende  dalla  foce  del  Sile  (conca  del
Cavallino) alla foce del Brenta (conca di Brondolo)  ed  e'  compreso
fra il mare e la terraferma. 
  Essa  e'  separata  dal  mare  da  una  lingua  naturale  di  terra
fortificata per lunghi tratti artificialmente, in cui sono aperte tre
bocche o porti, ed e' limitata  verso  terraferma  da  una  linea  di
confine marcata da appositi cippi o  pilastri  di  muro  segnati  con
numeri progressivi. 
  Tale linea delimita il territorio lagunare nel quale debbono essere
osservate le norme e prescrizioni contenute nella  presente  legge  a
salvaguardia della laguna.